Statuto

Art. 1 Costituzione – E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d’ora in avanti “Codice del Terzo Settore”, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione “ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI & CAREGIVER (AP&C) -APS” con sede legale nel comune di FERRARA.  L’Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni in Ferrara anche in luoghi diversi dalla sede dell’Associazione.

L’Associazione opera sul territorio della provincia di FERRARA, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell’Associazione è illimitata. 

La sede dell’Associazione è in Ferrara, via Ravenna, n. 65. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statuaria se avviene all’interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell’assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività – L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti. L’associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, democratica, aperta a donne e uomini.

Ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore l’Associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.  112, e successive modificazioni; 

b) interventi e prestazioni sanitarie; 

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno   2001, e   successive modificazioni; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

u)  beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

    w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le “banche del tempo” di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:               

1) promuovere una cultura del benessere psico-fisico, della solidarietà e dell’integrazione sociale, per migliorare la qualità della vita, contrastare l’emarginazione, l’isolamento e la solitudine, sia dei malati che dei loro familiari:

nello specifico a) diffondere informazione sulla malattia; b) organizzare momenti di incontro e confronto tra i familiari, gli ammalati e la collettività, favorendo le relazioni di sostegno e la socializzazione; c) organizzare eventi pubblici (seminari, convegni, conferenze…); d) integrarsi con la struttura pubblica nel sensibilizzare l’opinione pubblica e i medici di medicina generale sulla visione globale della patologia; e) informare sulle attività dell’associazione e creare contatti continuativi, critici e propositivi con tali operatori sanitari; f) impostare relazioni con la Pubblica Amministrazione, le ASL, le Università, ASP, le Aziende ospedaliere e comunque con tutti i soggetti sia pubblici che privati in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi statutari; g) curare le comunicazioni interne ed esterne a mezzo stampa, internet e televisione per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica; h) organizzare corsi e attività volti al miglioramento delle capacità fisiche e psicofisiche dei malati; i) offrire idee e nuove progettualità all’istituzione; l) sostenere la ricerca scientifica; m) farsi carico e portavoce delle aspettative e delle necessità dei malati e delle loro famiglie.

2) svolgere ogni altra attività secondaria e strumentale a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. 

Per la realizzazione dei propri scopi e nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione si attiverà mediante:

a) analisi delle necessità degli associati, verifica delle risorse territoriali disponibili, informazione; b) stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l’esercizio delle sue attività; c) collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali; d) raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi; e) svolgimento delle attività consentite dall’ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.   

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con    qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.3 Soci – Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato. 

Gli enti del terso settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci – L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi. L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche   competenze previste dalle norme statuarie. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione. 

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

a)   mancato versamento della quota associativa per un anno; b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; c)   persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile. 

Art. 5 Doveri e diritti degli associati – I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione; c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo. 

I soci hanno diritto:

a)  a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; c) ad accedere alle cariche associative; d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo secondo le tempistiche descritte al successivo art. 15 di questo statuto. 

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

Art. 6 Organi dell’Associazione –  Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei soci
  2. Il Consiglio Direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Comitato Tecnico Scientifico
  5. L’Organo di controllo (organo eventuale, obbligatorio nei casi previsti dalla legge) 
  6. Organo di revisione (organo eventuale, obbligatorio nei casi previsti dalla legge

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutti gli organi collegiali dell’associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. I membri dell’organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 7 L’Assemblea – L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Entrambe saranno convocate almeno 7 giorni prima con avviso diretto, anche informatico, ad ogni socio. Con lo stesso avviso potrà essere indetta la seconda convocazione per il caso in cui la prima andasse deserta, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In assenza del Segretario, dalla persona scelta tra i presenti dal Presidente dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria viene convocata entro i primi quattro mesi di ciascun anno per l’approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri del consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l‘opportunità ed ha i seguenti compiti:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio; c) stabilisce l’entità della quota associativa annuale; d) elegge eventualmente il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo; e) si esprime sull’esclusione dei soci dall’associazione; f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati; g) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo; h) fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale; i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali; l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta   degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale nel Comune di Ferrara.  In casi eccezionali il luogo di convocazione dell’assemblea potrà essere collocato in ambito nazionale.

La presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Fungerà da segretario dell’Assemblea persona designata dal Presidente.

È ammessa la rappresentanza dell’Assemblea mediante delega, scritta, che potrà essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione; la delega potrà essere data ad altro socio, ma ogni socio non potrà avere più di 3 (tre) deleghe.

L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per: a) proporre e deliberare modifiche dello statuto; b) deliberare sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione; c) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e le modalità di liquidazione.

Per modificare lo statuto la deliberazione deve avvenire, in prima convocazione, con il voto favorevole della metà più uno degli associati. In seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, l’Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il, patrimonio residuo, è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 nominati dall’Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati. Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. I Consiglieri decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze ingiustificate nel corso di un anno, nelle riunioni alle quali dovevano partecipare come membri di diritto. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente e delibera su: 

a) proposte di modifica dello statuto; b) programmi delle attività; c) ammissione di nuovi soci; d) acquisto, accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente; e) rendiconto annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione; f) provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione; g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio; h) misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa; i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età. 

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 9 Il Presidente – Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano di età. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d’urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo, è generale. Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. 

Art. 10 Il Comitato Tecnico Scientifico – Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), è composto da membri, almeno 3, nominati dal Consiglio direttivo e scelti tra specialisti fra quelli ritenuti scientificamente idonei al compito prescritto di selezione, monitoraggio e supervisione delle attività. Esperti possono essere chiamati a fare parte del Comitato Tecnico Scientifico per particolari esigenze dell’associazione; la loro designazione, anche temporanea, viene fatta dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico Scientifico è un organo consultivo per il Consiglio Direttivo ed esprime parere non vincolante sui problemi di interesse tecnico-scientifici sottoposti dal Consiglio Direttivo. Il CTS elegge un coordinatore per i rapporti con il consiglio direttivo. Il CTS stesso rimane in carica per tre anni, salvo diversa deliberazione del consiglio direttivo, lo stesso è rieleggibile.

I componenti del CTS possono essere soci dell’associazione; in questo caso godranno dei diritti e dei doveri dei soci medesimi. 

Art 11 Organo di Controllo – L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Se l’Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017.

Art. 12 Risorse economiche – L’Associazione trae le risorse economiche per funzionamento e svolgimento delle proprie attività da:

a)  quote e contributi degli associati; b)  eredità, donazioni e legati; c)  contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici; d)  contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; e)  entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f)  proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali di associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici; i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. 

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di ricerca e di utilità sociale.    

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e

depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall’associazione ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore.  

 ART. 13 I beni – I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 14 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio – L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 Libri sociali – L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo (eventuale), e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono; 4) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della risposta alla richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 16 Convenzioni – Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 17 Personale retribuito – L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati. 

ART. 18 Assicurazione degli associati volontari – Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L’attività dei volontari non può essere retribuita. Possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività svolta nell’ambito dell’associazione. Non sono previsti rimborsi forfetari.

ART. 19 Responsabilità dell’associazione – Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione qualora al di fuori dei limiti del proprio potere di rappresentanza e mandato.

ART. 20 Assicurazione dell’associazione – L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

Art. 21 Rinvio e clausola di mediazione – Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l’associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 22 – Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. 

Ferrara, 24 giugno 2022

Il Presidente dell’Assemblea per la costituzione dell’A.P.S. GAETANO CAMPANALE

Il Presidente AP&C-APS designato dall’Assemblea       GUGLIELMO PIVA

Il Segretario LICIA PIVA